Circolare n. 56 - applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - SCUOLA PRIMARIA

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il D.L. di cui all’ oggetto che contiene le seguenti disposizioni in materia di svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.
Le norme si applicano a decorrere dal 7 Febbraio 2022 e fino a nuova disposizione del governo.
In merito alla dichiarazione necessaria per ottenere il tampone gratuito per i casi previsti, sostanzialmente solo nei seguenti casi:
a) se compaiano i sintomi e dopo aver consultato il pediatra di libera scelta;
b) per i non vaccinati dopo il periodo di quarantena per rientrare a scuola;
fino a nuova disposizione regionale sarà fornita alle famiglie autocertificazione.


Art.6 comma1 lettera b) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022

Scuole primarie - fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

1) l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2) In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;


Art.6 comma1 lettera b) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:
Scuole primarie - con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente,
1. per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Si ringrazia per l’attenzione.