Circolare n. 58 - applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - SCUOLA DELL'INFANZIA

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il D.L. di cui all’ oggetto che contiene le seguenti disposizioni in materia di svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.
Le norme si applicano a decorrere dal 7 Febbraio 2022 e fino a nuova disposizione del governo.
In merito alla dichiarazione necessaria per ottenere il tampone gratuito per i casi previsti (sostanzialmente solo nei seguenti casi: se compaiano i sintomi e dopo aver consultato il pediatra di libera scelta; per i non vaccinati dopo il periodo di quarantena per rientrare a scuola) fino a nuova disposizione regionale sarà fornita alle famiglie autocertificazione.
Art.6 comma1 lett. a) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022 Scuola Infanzia:
1. fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
2. con 5 o più casi accertati nella stessa sezione di alunni affetti da covid nella sezione :
a) si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
b) ai bambini e agli alunni della sezione, si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (alunni vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo o che siano guariti dal covid entro 120 giorni) con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
c) Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni.
d) La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Si ringrazia per l’attenzione.